Bruxelles dice si: parere favorevole al nuovo fisco per il Terzo settore

Via libera dall’Europa. La tanto attesa comfort letter da Bruxelles è arrivata, e riforma fiscale sarà. La Commissione Europea ha valutato positivamente il Titolo X del Codice del Terzo settore, che pensionerà le regole previste dal Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) in favore di un quadro fiscale studiato “ad hoc” – così come definito dalla viceministra Bellucci – per il Terzo Settore, volontariato compreso. Non sono aiuti di Stato, lo hanno riconosciuto anche oltre le Alpi: le agevolazioni presenti nel Codice sono giustificate dalla natura e finalità sociale degli enti beneficiari, e proporzionate e necessarie per incentivare attività di interesse generale, senza creare indebite distorsioni della concorrenza. D’altronde si parla di un settore contraddistinto da un vincolo di destinazione sui proventi che lascia poco spazio ai dubbi.

Niente più proroghe o deroghe: arrivano finalmente certezze su questioni non di poco conto, al netto delle questioni interpretative ancora aperte e che, si spera, verranno risolte entro il 1 gennaio 2026, per l’esordio del nuovo regime.

Commerciale o non commerciale?

Intanto il quadro prende forma, a cominciare dalle disposizioni dell’art. 79, che finalmente introduce criteri specifici per determinare la commerciabilità o non commerciabilità delle attività svolte dagli enti, e di conseguenza degli enti stessi.
Primo criterio la natura delle attività di interesse generale, svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superino il 6% dei costi effettivi maggiorati, in sostanza un avanzo di utile “ragionevole”, purché eventuale.
Inoltre fondamentale sarà il “test di prevalenza”: la qualifica di Ets non commerciale potrà essere mantenuta se i ricavi generati dalle attività commerciali non superano i ricavi delle attività non commerciali nel medesimo periodo d’imposta. La perdita della qualifica ricorrerà nel caso in cui questo criterio non venga rispettato per due periodi d’imposta consecutivi.

Regimi specifici e regime forfettario

Criteri generali e generici, che trovano ulteriore approfondimento nei regimi specifici studiati per Odv e Aps. Nel concreto per le Organizzazioni di Volontariato non verrà considerata attività commerciale la cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, nonché la somministrazione di alimenti e bevande, purché la vendita avvenga occasionalmente e in occasione di eventi o celebrazioni.
Discorso diverso per le Associazioni di Promozione Sociale per le quali non si considereranno commerciali, oltre alle attività di interesse generale svolte verso i soci e/o i loro familiari e conviventi, le quote associative, la somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi durante lo svolgimento delle attività istituzionali e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, purché strettamente complementari alle attività istituzionali.
Parallelamente si configura un nuovo regime forfettario studiato su misura per Aps e Odv che certificano entrate inferiori a 130.000 euro, e con un reddito imponibile calcolato applicando all’ammontare dei ricavi gli opportuni coefficienti di redditività specifici:

– Per le Odv un coefficiente di redditività dell’1%;
– Per le Aps un coefficiente di redditività del 3%.

L’impatto non è di poco conto, considerato soprattutto oltre alla tassazione agevolata ai fini Ires, le semplificazioni in materia Iva: con l’articolo 86 CTS sono previste importanti semplificazioni per gli enti a regime forfettario, che non addebitano l’Iva in fattura in via di rivalsa, oltre che l’esonero dalla presentazione della dichiarazione Iva annuale e dalla tenuta delle scrittura contabili a fini fiscali, mentre resta obbligatoria la conservazione dei documenti emessi e ricevuti. Ma non sono da trascurare i vantaggi derivanti da una procedura più snella e semplificata, ad abbattere le barriere burocratiche sempre più alte per i volontari; né l’importanza di poter accumulare una piccola ma fondamentale quota di utile, da reinvestire sul territorio.

Come si prosegue?

Come previsto dai decreti attuativi della riforma, ci sono pochi dubbi sul fatto che all’alba del 2026 il nuovo regime sarà operativo. Nondimeno qualche tassello ancora deve essere posizionato. Da un lato le autorità europee chiedono un supplemento di analisi sui titoli di solidarietà, anche detti “social bonus”. Dall’altro cruciale sarà il ruolo del Ministero del Lavoro, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle entrate, che avranno l’arduo compito di mettere nero su bianco i decreti attuativi, le circolari e i tecnicismi concretizzati nei documenti di prassi interpretativa. Non secondario appare necessario un chiarimento sull’inquadramento delle raccolte fondi di tipo permanente, stante la previsione espressa di esclusione ai fini fiscali solo per quelle svolte occasionalmente per celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione.

Articolo redatto in collaborazione con il Dott. Giuseppe Statzu

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