Contributi pubblici agli Ets: la pubblicazione va fatta entro il 30 giugno 2023

Entro il prossimo 30 giugno gli Enti del Terzo settore (Ets) dovranno provvedere a pubblicare le rendicontazioni delle erogazioni pubbliche ricevute nell’esercizio precedente, qualora questi siano pari o superiori a diecimila euro. I soggetti interessati sono associazioni (Odv e Aps), fondazioni e Onlus.

La normativa di riferimento è rappresentata dalla legge n. 124 del 4 agosto 2017, in particolare ai commi dal 125 al 129, modificata nella formulazione attuale dal decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019 (il cosiddetto “Decreto crescita”), che ha disposto in modo permanente alcuni obblighi di trasparenza riguardanti i contributi pubblici ricevuti, tra gli altri, anche dagli enti non profit. Importanti chiarimenti sul tema sono poi stati forniti da due circolari del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la n. 2 dell’11 gennaio 2019 e la n. 6 del 25 giugno 2021. Nonostante tali documenti si riferiscano in particolare agli Ets, le indicazioni in esse contenute possono ragionevolmente estendersi anche agli altri soggetti tenuti al rispetto delle disposizioni menzionate. L’obbligo in questione si applica in primo luogo alle associazioni, alle fondazioni e alle Onlus che hanno ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, pari o superiori a diecimila euro, da parte: delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; dei soggetti di cui all’art. 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013. Fra essi rientrano anche le società in controllo pubblico, così come le associazioni, le fondazioni e in generale gli enti di diritto privato con bilancio superiore a 500mila euro di entrate annuali, la cui attività sia stata finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. Sono inoltre soggette all’obbligo di rendicontazione anche le associazioni di protezione ambientale e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (che in realtà già vi rientravano in quanto appunto “associazioni”), e le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998.

Pur non menzionandoli nello specifico, è evidente come la normativa richiamata si applichi anche agli Ets: questo nonostante il Codice del Terzo settore disponga già per essi alcuni importanti obblighi in tema di trasparenza (per un riepilogo degli stessi si rimanda al focus “La trasparenza per gli enti non profit e del Terzo settore”). L’obbligo in questione si applica, come detto, anche alle Onlus: è bene infatti ricordare che la normativa Onlus è stata sì soppressa dal Codice del Terzo settore, ma tale abrogazione diventerà effettiva solo a partire dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione europea sulla nuova parte fiscale per gli Ets.

Il contenuto dell’obbligo e il termine per la pubblicazione. L’obbligo scatta solo nel momento in cui associazioni, fondazioni e Onlus abbiano ricevuto contributi pubblici per una cifra pari o superiore a diecimila euro: il riferimento è l’esercizio finanziario precedente: cioè, per gli enti che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare, il periodo che va dall’1 gennaio al 31 dicembre 2022. Una fondamentale novità rispetto alla formulazione originaria della disposizione è che non tutte le risorse provenienti dalle pubbliche amministrazioni rientrano nel plafond dei diecimila euro, ma solamente quelle relative a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”. Ciò significa che eventuali apporti economici di natura corrispettiva (commerciale) con gli enti pubblici non rientrano nel computo dei diecimila euro, così come quelli dovuti dalla pubblica amministrazione a titolo di risarcimento; vi rientrano invece i contributi concessi dall’ente pubblico a titolo di liberalità oppure dietro presentazione di uno specifico progetto da parte dell’associazione.

I contributi possono essere non solo in denaro ma anche “in natura”. La circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019 ha precisato che si intendono quindi ricomprese anche le risorse strumentali, quali ad esempio un bene mobile o immobile concesso in comodato d’uso dalla pubblica amministrazione: in tal caso si dovrà chiedere alla stessa di comunicare il valore del bene, il quale dovrà essere indicato nel rendiconto. Qualora non fosse possibile individuare una cifra precisa, è consigliabile fare riferimento a quello che è il valore di un bene simile o analogo sul mercato.

Alcune specifiche attribuzioni economiche: 5 per mille e 2 per mille. La novità più importante recata dalla circolare ministeriale n. 6 del 25 giugno 2021 riguarda le somme ricevute a titolo di 5 per mille, le quali non sono da considerare nei contributi pubblici disciplinati dalla Legge 124 del 2017 e non vanno quindi conteggiate nel plafond dei diecimila euro.

Discorso a parte deve essere invece fatto per il 2 per mille: in base alle indicazioni per la rendicontazione del contributo emesse dal ministero della Cultura, le somme ricevute a titolo di 2 per mille devono essere conteggiate nel plafond dei diecimila euro. L’indicazione del ministero della Cultura è quindi contraria a quella che il ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha espresso in tema di 5 per mille: qualora, quindi, un ente abbia ricevuto nell’esercizio 2022 somme relative al 2 per mille 2021, queste concorreranno a formare il plafond dei diecimila euro.

Ulteriori precisazioni sul limite dei 10.000 euro. Ai fini della pubblicazione, occorre tenere conto dei contributi “effettivamente erogati”: ciò significa che vanno conteggiate solo le somme che l’ente ha effettivamente incassato nel corso dell’esercizio finanziario precedente e non quelle che sono state solamente stanziate dall’ente pubblico ma non ancora incassate dall’organizzazione.

La circolare ministeriale n. 2 dell’11 gennaio 2019 ha inoltre chiarito che il limite dei diecimila euro deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione: esemplificando, se l’ente ha ricevuto durante l’anno contributi su due distinte progettualità da novemila euro ciascuna (da due differenti enti pubblici), il limite dei diecimila euro è superato e scatta quindi l’obbligo di pubblicazione di tali somme.

Le informazioni da pubblicare. La circolare ministeriale n. 2 dell’11 gennaio 2019 ha specificato anche che le informazioni devono essere pubblicate in modo schematico e comprensibile per il pubblico, individuando come necessarie le seguenti voci: denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l’associazione); denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione); somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico); data di incasso; causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come “liberalità” oppure come “contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall’ente”).

Le modalità e i termini di pubblicazione. Le associazioni, le fondazioni e le Onlus (oltre alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri) devono pubblicare, entro il 30 giugno 2023, i contributi ricevuti sul proprio sito internet oppure su “analogo portale digitale”. La circolare ministeriale n. 2 dell’11 gennaio 2019 ha ammesso, per le organizzazioni che non hanno il sito internet, la possibilità di utilizzare la pagina Facebook dell’ente. Sempre secondo la circolare, qualora l’organizzazione non avesse nemmeno la pagina Facebook, l’obbligo può comunque essere adempiuto pubblicando i contributi sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente aderisce.

Nonostante la normativa non stabilisca nulla in merito a quanto debbano essere mantenuti sul sito i diversi rendiconti, si consiglia di lasciare pubblicati anche i rendiconti precedenti, posizionandoli all’interno di una sezione specifica ed in evidenza.

Le sanzioni previste. Il controllo sull’adempimento dell’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici è in capo ai soggetti erogatori oppure all’amministrazione vigilante o competente per materia. Come conseguenza dell’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione è prevista, sia per le associazioni/fondazioni/Onlus che per le società, in prima battuta una sanzione economica pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di duemila euro, oltre alla sanzione accessoria dell’obbligo di pubblicazione. Se da tale contestazione passano 90 giorni e l’organizzazione non provvede alla pubblicazione e al pagamento della sanzione, si avrà l’ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute.

Fonte: Cantiere Terzo Settore

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